In questo contenuto andiamo a toccare il mondo delle cosiddette “gare immobiliari” in un modo più tecnico e concreto.
L’aspetto tecnico delle aste immobiliari
Nell’articolo pubblicato il 31 di Gennaio 2025, abbiamo affrontato il tema delle aste immobiliari per dare una panoramica iniziale generale.
In questo contenuto andiamo a toccare il mondo delle cosiddette “gare immobiliari” in un modo più tecnico e concreto.
Avevamo visto le tipologie di aste principali, ossia con o senza incanto.
Ma la domanda che mi sorge spontanea è: come si partecipa a un’asta?
- Visite all’immobile: prima dell’asta è possibile visionare l’immobile e capire se fa per noi o è adatto al nostro investimento.
- Presentazione dell’offerta: gli interessati devono presentare un’offerta, che spesso include un deposito cauzionale (generalmente il 10% del prezzo base).
- Apertura dell’asta: si svolge presso in tribunale o davanti al professionista delegato. Come già detto nell’altro articolo, in caso di asta senza incanto, si aprono le buste. In caso di asta con incanto, i partecipanti fanno rilanci fino alla conclusione.
- Aggiudicazione provvisoria: se un’offerta viene accettata, l’aggiudicazione è considerata provvisoria. Diventa definitiva solo dopo il pagamento del prezzo residuo entro i termini stabiliti.
- Trasferimento di proprietà: dopo il pagamento completo, il giudice emette il decreto di trasferimento, che sostituisce l’atto notarile.
Ma quindi cosa succede dopo l’asta?
- Pagamento del prezzo: dopo l’aggiudicazione, il vincitore deve completare il pagamento entro il termine stabilito (solitamente tra 60 e 120 giorni).
- Liberazione dell’Immobile: se l’immobile è occupato, potrebbe essere necessario avviare procedure legali per liberarlo.
- Decreto di trasferimento: una volta saldato l’importo, il tribunale emette il decreto di trasferimento, che conferma la proprietà all’aggiudicatario.
- Eventuali oneri: le spese condominiali arretrate (ordinarie e straordinarie) o tasse non pagate gravano sul nuovo proprietario (ultimi 2 esercizi solitamente).
Inoltre bisogna fare molta attenzione a ciò che riguarda il prezzo e a ciò che riguarda i ribassi:
- Prezzo della base d’asta: determinato in base a una perizia sul valore di mercato dell’immobile.
- Ribasso d’asta: se l’asta va deserta (nessuna offerta valida), il prezzo può essere ribassato di una percentuale fissa (di solito tra il 15% e il 25%) nelle successive tornate d’asta.
C’è un’ultima distinzione da fare.
Spesso sui portali dove sponsorizzano aste non viene solitamente mostrata la base d’asta bensì l’offerta minima.
Quale è la differenza?
1. Base d’asta:
- Come già detto è il prezzo iniziale stabilito dal tribunale o dal venditore come riferimento per l’asta.
- rappresenta il valore di partenza dell’immobile, spesso determinato da una perizia tecnica sul valore di mercato.
- è la cifra su cui si basano le successive offerte durante l’asta.
2. Offerta minima
- è l’importo minimo che un partecipante può offrire per partecipare all’asta.
- di solito è inferiore alla base d’asta (generalmente dal 20% al 25% in meno), ed è pensata per incoraggiare la partecipazione all’asta, soprattutto in casi di immobili difficili da vendere.
- l’asta può partire da questa cifra, permettendo di fare offerte più basse rispetto alla base d’asta iniziale.
Conclusioni
In sintesi la differenza principale è che la base d’asta rappresenta il prezzo di riferimento iniziale per l’immobile, mentre l’offerta minima è la soglia minima sotto la quale non è possibile fare offerte.
Vediamo ora un esempio considerando un immobile la cui base d’asta è € 100.000
In questo caso, l’offerta minima potrebbe essere fissata a 80.000 euro (-20%)
Ciò significa che, per partecipare all’asta, un partecipante può iniziare a fare un’offerta di € 80.000, anche se la base d’asta è di € 100.000.
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Federica Berti, agente immobiliare
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